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Norme per la protezione economica e professionale dei lavoratori





Posted by: admin  Tags: ammortizzatori sociali,lavoro,legge biagi,maurizio sacconi,proposta di legge  Posted date:  gennaio 13, 2012  |  No comment


Disegno di legge
d’iniziativa dei senatori Sacconi, Gasparri, Quagliariello, Giuliano, Castro

RELAZIONE
Obiettivo del presente disegno di legge e’ completare il processo di modernizzazione del diritto del lavoro italiano avviato con le leggi Treu e Biagi e successivamente sviluppato, nel corso della presente legislatura, con la riforma del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Testo Unico dell’apprendistato e la revisione dei tirocini formativi e di orientamento, la regolazione e l’incentivazione della contrattazione aziendale e territoriale, la disciplina dell’arbitrato e della conciliazione per una definizione tempestiva delle controversie di lavoro, la semplificazione della gestione documentale del rapporto di lavoro, la liberalizzazione del collocamento, l’estensione sperimentale del regime di ammortizzatori sociali ai settori e ai gruppi di lavoratori esclusi, in particolare apprendisti e collaboratori a progetto.

Per realizzare quello «Statuto dei lavori» di cui parlava Marco Biagi nel Libro Bianco sul mercato del lavoro, e sul quale si registrano oggi ampi consensi in linea di principio, e’ necessario ancor piu’ promuovere l’apprendistato quale contratto prevalente nell’accesso al mercato del lavoro ed estendere alcune tutele fondamentali a quello che Biagi stesso definiva lavoro socio-economicamente dipendente – la cui contribuzione al sistema di sicurezza sociale viene ora equiparata a quella del lavoro subordinato – e a quei settori o dimensioni di impresa i cui lavoratori non sono protetti dalla assicurazione obbligatoria per gli ammortizzatori sociali. E ciò appare ancor più necessario nell’ipotesi di accordi sindacali o di interventi legislativi sulle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro, quali sono auspicati dalla Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea, dal Fondo Monetario, dall’OCSE.

Come già affermato nel Libro Bianco sul mercato del lavoro del 2001, il bisogno di protezione del lavoratore non puo’ essere limitato a una qualificazione formale di subordinazione, trovando piuttosto il suo fondamento e la sua giustificazione nel grado di squilibrio di potere contrattuale tipico della situazione di dipendenza economica. Di qui l’esigenza di estendere il quadro delle tutele del lavoro anche ai rapporti di collaborazione.

Il Governo peraltro ha recentemente ricevuto dal Parlamento la delega a riordinare la materia degli ammortizzatori sociali con la legge 183/2010, che a sua volta riattiva, in una logica bipartisan, la delega di cui alla legge 247/2007 sulla base di un regime generalizzato di assicurazione obbligatoria che le parti sociali possono integrare con forme bilaterali di assicurazione volontaria. Il presente disegno di legge aggiunge alcuni criteri di delega per una riforma più completa. E soprattutto assume l’obiettivo di integrare il sostegno al reddito con la garanzia per il lavoratore di servizi di accompagnamento ad una nuova occupazione – dalla formazione al ricollocamento – sulla base della responsabilità congiunta della Regione e del datore di lavoro. Si ipotizza, in particolare, che i datori di lavoro esercitino tale responsabilità attraverso gli strumenti collettivi associativi e i fondi interprofessionali per la formazione. Ricorre quindi nel DDL la fiducia nei confronti del ruolo sussidiario che possono svolgere le parti sociali ai fini di una opportuna combinazione tra le esigenze di flessibilita’ delle imprese e quelle di tutela attiva del lavoratore che ha perduto il posto di lavoro. Si tratta della stessa logica che ha condotto recentemente il legislatore a potenziare la contrattazione di prossimità conferendole certa efficacia erga omnes e capacita’ regolatoria con riferimento ad individuate materie dello stesso Statuto dei Lavoratori. Soprattutto la flessibilità negoziale e le forme associative o bilaterali più prossime appaiono garantire quella efficacia nella tutela attiva del lavoratore disoccupato che le burocrazie regionali o provinciali, quando operano da sole, con difficoltà riescono a produrre.

Il testo è composto di 4 articoli che prevedono, nel dettaglio, quanto segue.

L’articolo 1 delimita in primo luogo il campo di applicazione della legge comprendendo il lavoro funzionalmente ed economicamente dipendente.
Rientrano in tale ultima accezione, secondo la definizione data dalla disposizione in esame, i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, gli associati in partecipazione con apporto di lavoro e i collaboratori titolari di partita IVA in regime di monocommittenza, cioè che percepiscano l’intero reddito di lavoro o comunque una parte decisamente preponderante di esso (fissata dall’articolo 1 nella misura di quattro quinti) dal medesimo committente o associante.
In secondo luogo lo stesso articolo promuove la diffusione dei contratti di apprendistato estendendo l’azzeramento della contribuzione dovuta nei primi tre anni di contratto alle imprese fino a quarantanove addetti in modo da farne il rapporto prevalente nel primo accesso al mercato del lavoro.

L’articolo 2 impone un obbligo di ricollocazione del lavoratore licenziato per motivi economici (con anzianità di almeno due anni) in capo al datore di lavoro, al committente o all’associante. Tale obbligazione comporta:
1. la definizione, di concerto con un operatore del mercato del lavoro autorizzato o accreditato in base alle legge Biagi e previo bilancio delle competenze del lavoratore a cura e spese del datore di lavoro, committente o associante, di un piano individuale di ricollocazione professionale anche attraverso percorsi di formazione e riqualificazione professionale;
2. l’erogazione a cura e spese del datore di lavoro, committente o associante, per la parte non coperta da programmi statali o regionali, di un servizio di supporto alla ricollocazione professionale;
3. il pagamento di un percorso di formazione o riqualificazione professionale.
Tale obbligazione viene meno nei seguenti casi:
1.ricollocazione del lavoratore;
2.rifiuto da parte del lavoratore a partecipare ai percorsi di formazione o di riqualificazione professionale;
3.rifiuto da parte del lavoratore di una offerta di lavoro congrua;
4.percezione di sussidio pubblico il datore di lavoro.

L’articolo 3, con riguardo alla delega conferita al Governo per la riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito, indica tre ulteriori criteri che vanno ad aggiungersi a quelli stabiliti dall’art 1, comma 29 della legge 247 del 2007.
Si tratta, in primo luogo, della previsione di una indennità di reinserimento congrua, in ragione della durata e del valore della prestazione di lavoro, a sostegno del reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei collaboratori con partita IVA che versino in condizioni di sostanziale monocommittenza. In secondo luogo della unificazione del trattamento di cassa integrazione per cessazione di attivita’ e delle indennità di mobilità e di disoccupazione in un unico strumento di tutela del reddito dei lavoratori che hanno perduto il posto di lavoro. In terzo luogo della deducibilita’ dall’IRAP dei contributi ad enti bilaterali per l’erogazione di sussidi ai lavoratori.
I nuovi e maggiori oneri che tali modifiche apporteranno sono sostenuti attraverso la parificazione contributiva delle collaborazioni coordinate e continuative, delle associazioni in partecipazione e delle prestazioni rese mediante partita Iva alla contribuzione del lavoro dipendente.

Articolo 1
Campo di applicazione e apprendistato

1. Rientrano nel campo di applicazione della presente legge i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Rientrano altresì nel campo di applicazione della presente legge i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto, di cui all’articolo 409, n. 3, del Codice di Procedura Civile e gli associati in partecipazione con rapporto di lavoro a condizione che traggano più di quattro quinti del proprio reddito di lavoro complessivo dal rapporto col committente o associante.
2. I collaboratori titolari di partita IVA rientrano nel campo di applicazione della presente legge se viene integrata la condizione reddituale di cui al comma 1 salvo il caso di iscrizione a un albo o ordine professionale tale da escludere la posizione di dipendenza dal committente.
3. La prova del requisito di cui al comma 1 è fornita secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
4. Le contribuzioni dovute dai collaboratori coordinati e continuativi, dagli associati in partecipazione e dai titolari di partita IVA di cui ai commi precedenti sono equiparate a quelle dovute per i rapporti di lavoro subordinato.
5. Al fine di rendere prevalente l’ingresso nel mercato del lavoro attraverso i contratti di apprendistato, e’ riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a quarantanove uno sgravio contributivo del 100 per cento, con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, commando 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

Articolo 2
Ricollocazione del lavoratore

1. Il datore di lavoro, il committente o l’associante assume nei confronti del lavoratore che abbia compiuto il secondo anno di anzianità di servizio, collaborazione o associazione, quando abbia perso il posto in conseguenza di un recesso non dovuto a notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, oppure di un recesso di cui sia stata accertata l’illegittimità in sede giudiziale cautelare o di merito e al quale non abbia fatto seguito la ricostituzione del rapporto di lavoro, i seguenti obblighi:
a. la definizione, di concerto con un operatore del mercato del lavoro autorizzato o accreditato ai sensi degli articolo 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e previo bilancio delle competenze e dei fabbisogni formativi del lavoratore a cura e spese del datore di lavoro, committente o associante, di un piano individuale di ricollocazione professionale anche attraverso percorsi di formazione e riqualificazione professionale;
b. l’erogazione a cura e spese del datore di lavoro, committente o associante, per la parte non coperta da programmi statali o regionali, di un servizio di supporto alla ricollocazione professionale, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, coerente con il piano individuale di ricollocazione di cui al comma che precede e per una durata pari a 2 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La durata si estende a 3 anni per i rapporti di durata superiore ai 10 anni;
c. il pagamento di un percorso di formazione o riqualificazione professionale, di durata non inferiore a 90 ore per ogni anno di anzianità di servizio, collaborazione o associazione, eventualmente anche con il cofinanziamento da parte di enti bilaterali o delle associazioni datoriali di appartenenza.
2. Gli oneri di ricollocazione del lavoratore sono posti a carico del datore di lavoro che potrà provvedere, anche in forma assicurativa, a titolo individuale o per il tramite della associazione di appartenenza ovvero delle forme bilaterali previste dalla contrattazione collettiva di riferimento. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e i fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono concorrere, sulla base di accordi tra le parti sociali e nella misura definita dagli stessi, a finanziare i servizi di supporto alla ricollocazione di cui al comma che precede.
3. In caso di ricollocazione del lavoratore, di rifiuto a partecipare a percorsi di formazione o di riqualificazione professionale o di rifiuto di una offerta di lavoro congrua, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ovvero, in caso di percettore di sussidio pubblico, dell’articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2, il datore di lavoro, committente o associante si libera degli obblighi di cui al comma 1 e il lavoratore decade dal diritto a qualsiasi trattamento di sostegno al reddito.
4. Per la violazione degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro, il committente o l’associante è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 1.500 a 12.000 euro.
5. Le provvidenze attive e passive disposte dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, dalle forme di sostegno al reddito al finanziamento di attività di formazione e ricollocamento del lavoratore, concorrono agli impegni dei datori di lavoro, dei committenti e degli associanti che garantiscono le prestazioni di cui ai commi che precedono e ne assorbono, per la parte corrispondente, gli oneri relativi.

Articolo 3
Sostegno al reddito, fondi interprofessionali, enti bilaterali

1. All’articolo 1, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono aggiunte le seguenti lettere:
“i): previsione di una indennità di reinserimento congrua, in ragione della durata e del valore della prestazione di lavoro, a sostegno del reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei collaboratori con partita IVA che versino in condizioni di sostanziale monocommittenza alla stregua della legislazione vigente»
“l): unificazione del trattamento di cassa integrazione per cessazione di attivita’, delle indennita’ di mobilita’ e di disoccupazione in un unico strumento di tutela del reddito dei lavoratori per i quali e’ venuto meno il rapporto di lavoro»
“m): deducibilita’ dall’imposta regionale sulle attività produttive dei contributi versati a enti bilaterali per la erogazione di sostegni al reddito”

2. I nuovi e maggiori oneri previsti dal comma che precede sono sostenuti attraverso la parificazione contributiva delle collaborazioni coordinate e continuative, delle associazioni in partecipazione e delle prestazioni rese mediante partita Iva ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, alla contribuzione del lavoro dipendente.
3. Al comma 1 dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente:
«I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinate per misure di formazione e di sostegno al reddito in favore di collaboratori a progetto, associati in partecipazione, lavoratori con partita IVA e lavoratori subordinati, compresi i lavoratori disoccupati e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, nonché sospesi per crisi aziendali o occupazionali anche ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2».






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